Assistenza sanitaria
Nel territorio dell’Unione Europea il paese a cui si fa riferimento per l’assicurazione sanitaria dipende dallo status economico e dal luogo di residenza, e non dalla nazionalità. La regola generale in tema di assistenza sanitaria nazionale per i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza all’estero prevede che, al momento della cancellazione anagrafe comunale e successiva iscrizione all’AIRE, essi perdono il diritto all’assistenza sanitaria nazionale sia in forma diretta che in forma indiretta.
Nel caso di trasferimento nel territorio della Repubblica di Polonia sono, tuttavia, beneficiari dell’assistenza sanitaria italiana all’estero, in forma diretta o indiretta, le seguenti categorie:
- i dipendenti delle Amministrazioni Statali;
- il personale militare italiano, anche di leva, in servizio all’estero;
- il personale docente o non docente, di ruolo e non di ruolo, in servizio presso le Istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero;
- il personale degli Enti pubblici che lavora presso gli uffici degli Enti stessi all’estero;
- gli impiegati con rapporto di lavoro regolato a legge italiana, o con contributi previdenziali italiani;
- i familiari che seguono il lavoratore all’estero;
- i lavoratori residenti all’estero che hanno un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge italiana per lo svolgimento dell’attività all’estero;
- i religiosi del clero che svolgono attività all’estero;
- i collaboratori familiari al servizio delle rappresentanze diplomatiche e consolari;
- i lavoratori autonomi che svolgono all’estero un’attività lavorativa per periodi di tempo limitato;
- i titolari di borse di studio presso Università o Fondazioni estere legalmente riconosciute;
- cittadini temporaneamente all’estero, titolari di pensione corrisposta dallo Stato o da Istituti Previdenziali italiani, che documentino attività lavorativa all’estero per conto dello Stato italiano;
- gli invalidi di guerra o per causa di servizio residenti all’estero.
Ad eccezione delle predette categorie, i cittadini residenti all’estero e iscritti all’AIRE praticamente, perdendo il diritto all’assistenza sanitaria nazionale perdono conseguentemente il diritto ad avere il medico di base in Italia nonché all’acquisto di medicinali con pagamento del ticket.
La perdita del diritto all’assistenza sanitaria da parte del Servizio Sanitario Nazionale nel territorio italiano, tuttavia, permane, a condizione che non vi sia copertura assicurativa, pubblica o privata, nelle seguenti ipotesi (decreto Ministero della Sanità del 1 febbraio 1996):
- assistenza per un periodo massimo di novanta giorni (anche non continuativi) nel corso dell’anno solare;
- assistenza limitata alle sole prestazioni urgenti ospedaliere di malattia, infortunio e maternità;
- assistenza specialistica limitata alle visite ed accertamenti diagnostici nei presidi ed ambulatori pubblici;
- assistenza ospedaliera limitata alle prestazioni in forma diretta negli ospedali pubblici e strutture convenzionate;
I cittadini residenti all’estero che desiderano ottenere le prestazioni sanitarie previste devono, all’arrivo in Italia, registrarsi presso l’Azienda Sanitaria Locale di temporanea dimora dichiarando la condizione di emigrato. Secondo quanto previsto dalla nota del Ministero della Salute n. 2561 del 13 aprile 2016, la condizione di emigrato può e deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione da presentare alla competente ASL. Con questa dichiarazione, il cittadino autocertifica di essere nato in Italia, di possedere la cittadinanza italiana, nonché di risedere all’estero, indicando il Comune di iscrizione AIRE oppure di essere nato all’estero, di possedere la cittadinanza italiana, di aver risieduto in Italia, indicando il Comune di iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente (ANPR), di risiedere attualmente all’estero ed essere quindi iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE). A tale riguardo è, altresì, necessario nuovamente sottolineare – per evitare spiacevoli malintesi agli emigrati che durante un soggiorno in Italia dovessero trovarsi ad avere urgente bisogno di cure ospedaliere – che di tale assistenza sanitaria gratuita possono avvalersi unicamente gli iscritti AIRE che già non siano coperti da una assicurazione del loro Paese di residenza, norma prevista dal Decreto del Ministero della Sanità del 1 febbraio 1996 “Determinazione delle tariffe relative alle cure urgenti ospedaliere prestate dal Servizio sanitario nazionale ai cittadini italiani e stranieri non assicurati”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 1996.
Link utili:
http://europa.eu/youreurope/citizens/health/when-living-abroad/health-insurance-cover/index_it.htm